(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale assegnati ai profughi italiani ai sensi dell'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).