(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 38 
                       del 22 settembre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le norme della presente legge si  applicano  agli  alloggi  di
edilizia sociale assegnati ai profughi italiani ai sensi dell'art. 17
della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e
successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 34  della  legge  26
dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).